Quiz sulle Associazioni e Diritto Commerciale
Quiz sulle Associazioni e Diritto Commerciale
Metti alla prova le tue conoscenze sulle associazioni in partecipazione e sul diritto commerciale con il nostro quiz approfondito. Con 31 domande multiple choice, potrai scoprire quanto sei preparato in questo campo!
- Argomenti trattati: associazioni, consorzi, segni distintivi, società
- Ideale per chi studia diritto commerciale o chiunque voglia migliorare le proprie competenze.
Nelle associazioni in partecipazione, l’attività lavorativa svolta dagli associati consente a loro di ricevere come retribuzione
Il diritto di ottenere una parte degli utili della ditta
Il diritto a non partecipare alle perdite della ditta
Il diritto a non assumersi il c.d. Rischio di impresa
Gli associati in partecipazione:
Possono pretendere dall’associante il rendiconto dell’attività
Non possono vedersi ampliati I propri poteri
Non possono avere poteri di controllo sull’attività dell’imprenditore
Se l’azienda in partecipazione è in passivo, gli associati partecipano alle perdite:
Nella stessa misura in cui godrebbero degli utili
In misura diversa dal loro godimento degli utili
Oltre all’apporto che hanno fornito all’impresa;
Possono essere parti del consorzio
Anche I professionisti intellettuali e/o le società tra professionisti;
Quelle persone fisiche e/o giuridiche che, pur svolgendo attività economica, non sono qualificabili come imprenditori
Quelle persone fisiche e/o giuridiche che sono qualificabili come imprenditor
Nei consorzi, la perdita della qualità di imprenditore che cosa determina
Il solo recesso, ma non l’esclusione del consorziato;
Il recesso o l’esclusione del consorziato
Né il recesso, né l’esclusione del consorziato, in quanto la qualità di imprenditore è sufficiente che sussista al momento costitutivo del consorzio e non anche nel suo perdurare
La quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso:
Si accresce proporzionalmente a quella degli altri consorziati;
Si estingue con il recesso o l’esclusione del consorziato;
Rimane in capo al consorziato receduto o escluso;
I consorzi con attività esterna si caratterizzano:
Per non avere un’organizzazione comune
Per avere un’organizzazione comune, volta alla predisposizione di una regolamentazione convenzionale dei rapporti reciproci degli imprenditori consorziati
Per avere un’organizzazione comune, volta a disciplinare l’attività imprenditoriale svolta dal consorzio con I terzi;
La c.d. “mutualità consortile” mira
A conseguire un utile da ripartire tra I soci
A soddisfare un bisogno personale dei soci;
A conseguire un vantaggio di carattere tipicamente imprenditoriale
Le società consortili c.d. Miste si caratterizzano
Per la presenza essenziale di soci non imprenditori alla realizzazione delle finalità consortili
Per la presenza strumentale di soci non imprenditori alla realizzazione delle finalità consortili;
Per la presenza essenziale e strumentale di soci non imprenditori alla realizzazione delle finalità consortili
La capacità distintiva indica:
La capacità del segno di distinguersi da altri
La capacità del segno di identificare scelte riferibili ad un gruppo di imprenditori
La capacità del segno di identificare scelte riferibili ad uno e un solo imprenditore;
Il principio di confondibilità, posto a tutela dei segni distintivi, è
Assoluto;
Assoluto, avuto riguardo al luogo ed alla tipologia delle attività svolte
Relativo, avuto riguardo al luogo ed alla tipologia delle attività svolte
Il rischio di confusione dei segni distintivi può essere, oltre che attuale, anche potenziale
Per tutti I segni distintivi
Per I segni distintivi non registrati come marchi
Per I segni distintivi registrati come marchi;
La funzione distintiva della ditta si concretizza
Nell’imputabilità di scelte organizzative aziendali
Nell’imputabilità di strategie commerciali di accreditamento delle qualità di un prodotto o di un servizio;
Nell’imputabilità delle strategie commerciali nei rapporti spersonalizzati, non istituiti direttamente dall’imprenditore con I terzi interessati;
Il segno distintivo che compare in grande evidenza grafica sulla confezione di un prodotto è:
Una ditta;
Un’insegna
Un marchio
La teoria c.d. Oggettiva della ditta riconosce la necessità dell’utilizzo di espressioni letterali, al fine di:
Individuare il titolare dell’attività
Individuare l’organizzazione imprenditoriale;
Individuare tanto il titolare dell’attività, tanto l’organizzazione imprenditoriale;
Si ha ditta derivata, quando
La ditta viene formata con elementi maggiormente idonei, rispetto al nome o alla sigla dell’imprenditore, ad attrarre l’attenzione del pubblico
La ditta è priva di nome o di sigla
In caso di trasferimento, non viene imposto l’inserimento in essa del nome o della sigla dell’acquirente
La tutela della ditta si estingue quando
Sia decaduto il diritto del titolare all’uso del segno;
Sia prescritto il diritto del titolare all’uso del segno
Sia cessato l’uso del segno da parte del titolare
L’insegna può essere costituita:
Solo da espressioni letterali, al pari della ditta;
Necessariamente con l’indicazione del nome e della sigla dell’imprenditore
In qualunque modo, con espressioni letterali, disegni e figure;
L’insegna:
È soggetta alla disciplina della concorrenza sleale, in quanto segno distintivo utilizzato e conosciuto dal pubblico, a fronte di un rischio potenziale, da accertare in relazione al solo territorio di attività dell’imprenditore;
È soggetta alla disciplina della concorrenza sleale, in quanto segno distintivo utilizzato e conosciuto dal pubblico, nei limiti di un rischio di confusione, da accertare in relazione al territorio e al settore merceologico di attività dell’imprenditore;
A differenza della ditta, non è soggetta alla disciplina della concorrenza sleale
La società di fatto si contraddistingue rispetto alla società irregolare, perché:
Manca l’atto costitutivo, cioè il documento necessario per procedere alla pubblicità
È iscritta nel registro dell’imprese
Gode di personalità giuridica
La società di fatto
Se esercita attività commerciale, è regolata dalle norme della società semplice;
Se esercita attività non commerciale, è regolata dalle norme della società semplice;
Se esercita attività non commerciale, è regolata dalle norme della società in nome collettivo irregolare
Il fallimento di una società di fatto che esercita attività commerciale:
Non determina automaticamente il fallimento dei soci
Determina il fallimento di tutti I soci, palesi ed occulti;
Determina il fallimento dei soli soci palesi, ma non anche di quelli occulti;
Si ha società occulta
Quando tra I soci vi è la volontà di costituire una società, ma tale volontà inconsapevolmente non viene manifestata all’esterno
Quando tra I soci vi è la volontà di costituire una società, ma il vincolo sociale rimane occulto solo tra I soci e non per I terzi
Quando tra I soci vi è la volontà di costituire una società, ma tale volontà consapevolmente non viene manifestata all’esterno e il vincolo sociale rimane occulto per I terzi;
In una società occulta, l’attività di impresa:
Deve essere svolta in nome e per conto della società
Deve essere svolta in nome, ma non per conto della società
Deve essere svolta per conto, ma non in nome della società;
Una società apparente può essere assoggettata a fallimento
Si, in quanto si tratta di società che esiste tutte le volte in cui il comportamento dei soggetti è stato tale ingenerare nei terzi l’opinione che essi agiscono come soci
No, si tratta di una società che non esiste e gli apparenti soci possono eccepire la sua inesistenza
No, poiché esistono degli espressi divieti legali;
In caso di azienda gestita da entrambi I coniugi e costituita dopo il matrimonio, la gestione spetta ai coniugi:
Disgiuntamente per gli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente per quelli di straordinaria amministrazione
Disgiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione e congiuntamente per quelli di ordinaria amministrazione
Disgiuntamente, tanto per gli atti di ordinaria amministrazione, quanto per gli atti di straordinaria amministrazione
In caso di debiti contratti nell’interesse della comunione, I creditori possono aggredire:
Solo I beni comuni
Liberamente, il patrimonio personale dei coniugi per la totalità del credito;
In via sussidiaria, il patrimonio personale dei coniugi, nella misura della metà del credito;
In caso di impresa coniugale su azienda non coniugale, si applica la disciplina
Della comunione legale
Della separazione legale
Della società di fatto
Il patto di famiglia prevede che un imprenditore possa trasferire ad uno o più discendenti:
L’azienda, ma non le quote di partecipazione al capitale della società di famiglia
L’azienda, insieme alle quote di partecipazione al capitale della società di famiglia
L’azienda o le quote di partecipazione al capitale della società di famiglia
L’impresa familiare
È sempre una piccola impresa
Anche un’impresa non piccola può essere impresa familiare
È, di fatto, un’impresa coniugale
Nell’impresa familiare, in caso di insolvenza, soggetti sottoposti al rischio di fallimento sono:
Tutti I familiari che vi collaborano
Il solo familiare che la esercita
Solo I familiari che risultino essere insolventi
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