Diritto comm 5

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Diritto Commerciale: Associazione in Partecipazione

Testa la tua conoscenza del diritto commerciale con il nostro quiz sulla associazione in partecipazione e i segni distintivi. Questo quiz di 50 domande è progettato per sfidare sia gli studenti che i professionisti del settore legale.

  • Scopri se conosci le normative attuali
  • Migliora la tua preparazione per esami o colloqui
  • Metti alla prova le tue competenze in diritto commerciale
50 Questions12 MinutesCreated by LegalEagle121
Con riferimento all’associazione in partecipazione, il d.lgs. 81/2015 prevede che per l’associato quale persona fisica:
L’apporto consista esclusivamente in una prestazione lavorativa;
L’apporto consista solo in parte in una prestazione lavorativa;
L’apporto non può consistere neppure in parte in una prestazione lavorativa
Il potere di controllo riconosciuto all’associato gli consente di pretendere dall’associante
Il rendiconto della sua attività
Il rendiconto di qualunque persona fisica associata all’impresa;
Il bilancio degli ultimi tre esercizi dell’impresa
Con riferimento all’associazione in partecipazione, I terzi acquistano diritti ed assumono obbligazioni:
Soltanto verso l’associante;
Soltanto verso l’associato
Verso entrambi, ma in misura maggiore verso l’associante.
Il contratto di associazione può ampliare I poteri degli associati?
Sì, attribuendo loro poteri di controllo sull’attività dell’imprenditore.
No, non è possibile.
Sì, ma solo se la persona fisica è un associato da almeno dieci anni.
Se l’azienda è in attivo, gli associati in partecipazione hanno diritto a:
Agevolazioni fiscali.
Un maggior numero di azioni.
Una quota degli utili
Se l’azienda è in passivo, gli associati in partecipazione:
Partecipano alle perdite nella stessa misura in cui partecipano agli utili, entro I limiti del loro apporto;
Partecipano illimitatamente alle perdite, con il loro patrimonio personale se necessario
Partecipano sempre e solo agli utili
Il contratto di associazione può prevedere che l’associato non partecipi alla perdita?
SI
NO
Era possibile solo prima del 2015.
Prima del d.lgs. 81/2015, quale normativa poteva essere raggirata tramite il contratto di associazione?
La normativa che tutela il lavoro subordinato
La normativa che tutela il lavoro autonomo
La normativa sui titoli di credito
In un contratto di associazione, quale parte ricopre l’impresa?
Associato;
Mandatario;
Associante;
In un contratto di associazione, quale parte ricopre il lavoratore?
Associato
Mandatario;
Associante;
A cosa si fa riferimento quando si parla di scopo consortile?
All’intento di ricavare un utile dall’attività del consorzio con I terzi;
All’intento di conseguire un vantaggio patrimoniale diretto sotto forma di minori costi sopportati, come un risparmio nell’acquisto di materie prime;
All’intento di fornire direttamente ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che I soci stessi otterrebbero sul mercato.
Tra chi può essere stipulato il patto di consorzio?
Tra qualunque persona fisica o giuridica, purché non sia un interdetto;
Tra I soci della medesima società per azioni;
Esclusivamente fra imprenditori.
Ciascuna impresa partecipante al consorzio
Conserva la propria identità ed individualità, ma alcune fasi del processo produttivo sono disciplinate dalle regole del consorzio;
Si fonde dando vita ad un unico soggetto giuridico denominato “consorzio”;
Scinde un proprio ramo aziendale, la cui fusione darà vita ad un nuovo e distinto complesso aziendale
I consorzi con attività esterna
Si distinguono da quelli aventi sola attività interna poiché, a dispetto di questi ultimi, danno vita a scambi di beni e/o servizi anche al di fuori dello Stato
Prevedono l’istituzione di un ufficio comune, destinato a svolgere attività con I terzi, al quale facciano capo I conseguenti rapporti giuridici;
Possono essere stipulati anche tra soggetti diversi dai soli imprenditori.
Un consorzio con attività esterna:
È privo di personalità giuridica, ma è un autonomo centro di rapporti giuridici
Ha una sua personalità giuridica, necessaria per la cooperazione tra imprenditori;
Non entra in contatto e non opera con terzi, ma è stipulato tra imprenditori di differenti stati membri
Lo scopo consortile può essere realizzato anche in forma di società commerciali?
Sì, ma l’oggetto sociale verrebbe assorbito dallo scopo consortile, pur mantenendo come regole di funzionamento quelle societarie.
No, è una forma di consorzio prevista da altri ordinamenti ma non dal nostro;
No, poiché potrebbe dar vita a situazioni di monopolio di fatto contrastanti con l’interesse generale
Con riferimento al consorzio con attività esterna, il conseguente centro autonomo di rapporti giuridici
È privo di responsabilità, grazie all’apposita creazione di un fondo consortile
Assume la responsabilità dei contratti stipulati in nome proprio, ma senza la garanzia dovuta ad un fondo consortile
Assume la responsabilità, garantita dal fondo consortile, dei contratti stipulati in nome proprio.
Con riferimento al consorzio con attività esterna, il conseguente centro autonomo di rapporti giuridici:
Assume la responsabilità dei contratti stipulati in nome proprio, assumendone anche il rischio di natura extracontrattuale
È privo di responsabilità ma gravato dal un rischio di natura extracontrattuale.
Persegue uno scopo di lucro ed assume rischi di natura extracontrattuale derivanti dalla gestione di un’attività imprenditoriale.
Ciascuna impresa partecipante al consorzio conserva la propria identità ed individualità?
Sì, ma solo in alcune fasi del processo produttivo;
Solo se stabilito dalle parti in fase contrattuale;
Sì, ma alcune fasi del processo produttivo (dall’acquisto delle materie prime al prodotto finito) sono disciplinate dalle regole del consorzio.
Quali fra le seguenti tipologie di consorzio esiste realmente?
Consorzio anticoncorrenziale e consorzio di coordinamento
Consorzio con scopo di lucro e consorzio con scopo mutualistico;
Consorzio anticoncorrenziale e consorzio monopolistico.
Perché I segni distintivi sono anche noti come “collettori di clienti”?
Poiché consentono al pubblico di distinguere I vari operatori economici, favorendo la formazione ed il mantenimento della clientela;
Poiché consente alla clientela di orientarsi meglio mediante l’attribuzione di un segno distintivo diverso per ogni tipologia di prodotto identico;
Poiché favoriscono l’ampliamento della clientela che non conosce I beni o servizi dell’impresa, sebbene non siano di alcun aiuto nel mantenere I clienti che già la conoscono.
Quale dei seguenti segni distintivi coincide con la “ditta”?
È il nome commerciale dell’imprenditore;
Individua I locali in cui l’attività d’impresa è esercitata
Individua e distingue I beni od I sevizi prodotti.
Quale dei seguenti segni distintivi coincide con “l’insegna”?
È il nome commerciale dell’imprenditore
Individua I locali in cui l’attività d’impresa è esercitata;
Individua e distingue I beni od I sevizi prodotti.
Esistono agli segni distintivi oltre ditta, insegna e marchio?
No, esistono solo quelli elencati dal legislatore;
Sì, ma esiste solo un altro segno: il domain name.
Esistono altri segni distintivi, detti “atipici”, come lo slogan pubblicitario.
Quali interessi finiscono col ruotare intorno ai segni distintivi?
Interessi degli imprenditori;
Interessi degli imprenditori e di chi entra in contatto con essi.
Interessi degli imprenditori, di chi entra in contatto con essi e l’interesse generale ad una competizione concorrenziale ordinata e leale.
Con riferimento ai segni distintivi, cosa si intende con “funzione distintiva”?
Il consentire all’imprenditore la possibilità di essere individuato sul mercato, venendo distinto dagli imprenditori che producono e/o distribuiscono beni o servizi identici o similari;
Il permettere al locale in cui si esercita l’attività d’impresa di contraddistinguersi esteticamente dagli altri;
Il far sì che I finanziatori riconoscano la propria attività d’impresa come la migliore nel proprio segmento di mercato, ottenendo un vantaggio sui competitors.
Quando viene meno la tutela della ditta?
Quando l’imprenditore fallisce;
Quando si perde il ricordo del pubblico;
Quando la ditta viene trasferita;
La ditta è un segno distintivo trasferibile?
Sì, ma solo se trasferita assieme ad un singolo ramo aziendale;
Sì, ma unitamente all’azienda;
No, nessun segno distintivo è trasferibile.
L’insegna è un segno distintivo trasferibile?
È pacifico che il diritto sull’insegna può essere trasferito, ma possono sussistere dei problemi poiché nulla è disposto circa il suo trasferimento;
No, poiché come stabilito dal legislatore l’insegna non è un segno trasferibile;
No, nessun segno distintivo è trasferibile.
La ditta è tecnica di spendita del nome?
Solo se m’impresa è commerciale;
No, non lo è;
Sì, solo se chi lo spende non è un interdetto.
Quando nasce una società di fatto?
Quando due o più soggetti, pur non avendo manifestato esplicitamente, verbalmente o per iscritto, la volontà di perfezionare un contratto di società, agiscono tra loro come soci;
Quando due o più soggetti manifestano esplicitamente l’intenzione di perfezionare un contratto di società entro la fine dell’esercizio, pur non avendolo ancora fatto;
Quando due o più soggetti perfezionano un contratto di società, ma sostanzialmente non agiscono come soci, rimanendo una società solo nella forma.
Quando due o più soggetti danno vita ad una società di fatto, essi agiscono tenendo:
Un comportamento illecito, poiché agiscono come se avessero perfezionato un contratto di società, pur non avendolo fatto;
Un comportamento concludente circa l’esercizio in comune di un’attività economica al fine di dividerne gli utili;
Un comportamento del tutto disinteressato verso l’agire dell’altro soggetto, come se non fossero soci.
Una società di fatto è anche irregolare?
No, ma è illecita poiché non è stato perfezionato alcun contratto.
Non lo è solo se I soggetti che hanno dato vita alla società di fatto agiscono tra loro come soci;
Sì, lo è, poiché manca un atto scritto e di conseguenza l’iscrizione nel registro delle imprese.
Perché la società di fatto non gode di personalità giuridica?
Perché pur essendoci un atto costitutivo, non è stata fornita alcuna pubblicità nel registro delle imprese;
Poiché, pur essendoci un atto costitutivo, manca l’intenzione di agire come soci;
Perché manca l’atto costitutivo e di conseguenza l’iscrizione nel registro delle imprese, la società di fatto gode dunque di sola soggettività giuridica.
La società di fatto è fallibile?
No.
Sì, se sussistono I requisiti di fallibilità;
Sì, sempre.
Quand’è che un’impresa viene definita occulta?
Quando la volontà di costituire una impresa/società non viene manifestata all’esterno, consapevolmente, facendo sì che il vincolo sociale rimanga occulto per I terzi.
Quando l’impresa è iscritta nel registro delle imprese ma I soci scelgono di non fornire alcuna pubblicità;
Quando un’impresa non viene sponsorizzata in alcun modo, dietro precisa volontà dei soci.
Quando si verifica il fenomeno dei soci occulti di una società palese?
Quando alcuni soci, pur essendo tali nei rapporti interni non appaiono come tali nei rapporti esterni.
Quando alcuni soci, pur apparendo tali nei rapporti esterni, occultano tutta la documentazione che possa ricondurli alla società palese di cui fanno parte;
Quando una società decide di acquisire nuovi soci, ma sceglie deliberamene di non renderlo noto per almeno tre esercizi;
Quando si ha una società apparente?
Quando l’amministratore delegato fornisce pubblicità legale della società nonostante questa, di fatto, non esista;
Quando a seguito dei comportamenti di due o più soggetti, I terzi siano inconfutabilmente convinti di essere in presenza di un’impresa collettiva, pur in assenza di un atto costitutivo;
Quando più società di fatto perfezionano un contratto di consorzio.
È corretto sovrapporre il fenomeno della società di fatto con quello della società irregolare?
No, poiché sebbene la società di fatto sia anche irregolare, essa è solo una delle tante manifestazioni di società irregolare;
Sì, I due termini sono sinonimi e non comportano alcuna differenza sostanziale.
No, poiché la società irregolare è sinonimo di società illecita.
È possibile che una società di fatto si costituisca anche tra due o più società di persone?
No, poiché una società di fatto può nascere solo dalla cooperazione di massimo due soggetti;
Sì, è ben possibile;
Sì, è possibile, ma solo se le società di persone sono entrambe iscritte nel registro delle imprese.
Nel caso di aziende gestite da entrambi I coniugi e costituite dopo il matrimonio:
Entrambi I coniugi sono considerati imprenditori e “gestori” del bene, viene applicata la disciplina della comunione legale;
L’azienda è un bene particolare che non può essere assoggettato alla disciplina della comunione legale;
Entrambi I coniugi vengono considerati “gestori”, ma uno solo di essi può ricoprire il ruolo di imprenditore.
Quali tipologie di aziende coniugali sono corrette?
Aziende nate col contratto di matrimonio, aziende che appartenevano a uno dei coniugi prima al matrimonio (ma successivamente gestite da entrambi);
Aziende gestite da entrambi I coniugi e costituite dopo il matrimonio, aziende che appartenevano a uno dei coniugi prima al matrimonio (ma successivamente gestite da entrambi);
Aziende gestite da entrambi I coniugi e costituite dopo il matrimonio, aziende gestite appartenenti alla titolarità di un solo coniuge, aziende nate col contratto di matrimonio.
Nell’ipotesi di aziende gestite da entrambi I coniugi e costituite dopo il matrimonio, si ha:
Impresa coniugale su azienda coniugale;
Impresa coniugale su azienda non coniugale;
Non ci troviamo dinanzi a una impresa coniugale.
Nell’ipotesi di aziende che appartenevano a uno dei coniugi prima al matrimonio, ma successivamente gestite da entrambi, si ha:
Impresa coniugale su azienda coniugale;
Impresa coniugale su azienda non coniugale;
Non ci troviamo dinanzi a una impresa coniugale.
Nell’ipotesi di aziende che appartenevano ad uno dei coniugi prima al matrimonio, ma successivamente gestite da entrambi, a chi spetta la titolarità?
La titolarità si estende ad entrambi I coniugi;
La titolarità dell’azienda rimane al coniuge cui la stessa apparteneva prima del matrimonio, sebbene entrambi I coniugi siano considerati imprenditori;
In seguito al matrimonio, la titolarità passa al coniuge cui l’impresa non apparteneva nel caso il suo patrimonio sia maggiore, ai fini di una maggior soddisfazione dei creditori in caso di fallimento.
Nell’ipotesi di aziende che appartenevano ad uno dei coniugi prima al matrimonio, ma successivamente gestite da entrambi, quale disciplina si applica?
Disciplina della comunione legale;
Disciplina delle società di fatto;
Disciplina della rappresentanza commerciale coniugale.
Nell’ipotesi di aziende gestite appartenenti alla titolarità di un solo coniuge:
Ci troviamo di fronte ad un’impresa coniugale;
Ci troviamo di fronte ad una variante delle aziende che appartenevano ad uno dei coniugi prima al matrimonio, da considerarsi un’impresa coniugale solo in parte;
Non ci troviamo dinanzi a una impresa coniugale, l’imprenditore è infatti soltanto e unicamente il coniuge titolare.
Cosa sono I patti di famiglia?
Si tratta della possibilità per un imprenditore di gestire il passaggio generazionale della propria impresa, trasferendo ad uno o più discendenti l'azienda o le quote di partecipazione al capitale della “società di famiglia”, senza che vi possano essere contestazioni in sede di eredità;
È un contratto stipulato con altri imprenditori che risultano essere parenti od affini entro il secondo grado, consente agevolazioni fiscali;
Si tratta della possibilità per un imprenditore di trasferire ai figli le sole quote di partecipazione al capitale, senza che il socio di maggioranza possa avanzare contestazioni;
Qual è la forma prevista dal patto di famiglia?
Il patto di famiglia ha forma libera, purché sia messo per iscritto;
Il patto di famiglia ha la forma dell’atto privato, pena l’annullabilità dello stesso;
Il patto di famiglia deve essere stipulato per atto pubblico dal notaio a pena di nullità.
Il patto di famiglia può essere sciolto o modificato dagli stessi soggetti che vi hanno partecipato, con un diverso contratto?
Si, purché sia sempre stipulato per atto pubblico;
Sì, purché l’atto sia privato;
No, non ve ne è la possibilità.
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