diritto comm
Ai sensi dell’art. 2082 c.c., è imprenditore:
Chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata, al fine della produzione e dello scambio di beni e di servizi
Chi esercita un’attività economica, al fine della produzione e dello scambio di beni e di servizi;
Chi esercita un’attività economica organizzata, al fine della produzione e dello scambio di beni e di servizi
Qual è la ratio dell’art. 2082 c.c.?
Definire chi è imprenditore
Definire in termini oggettivi un comportamento dell’imprenditore, che si sostanzia in un’attività qualificata che prende il nome di “impresa”
Definire che cos’è l’impresa;
Un’attività produttiva:
È un’attività destinata a produrre un’utilità che prima non c’era;
È un’attività destinata a produrre una sequenza di comportamenti, finalizzati a trarre un’utilità di un qualcosa che si ha già;
Non serve che l’attività sia produttiva, dal momento che l’art. 2082 c.c. non richiede tale qualifica;
Che cosa si intende per attività produttiva svolta “professionalmente”?
Che deve essere l’unica attività svolta dall’imprenditore e deve essere svolta continuativamente;
Che deve mirare al conseguimento di una pluralità di risultati;
Che deve essere svolta in maniera abituale, stabile e reiterata;
Qualificare un’attività produttiva come “organizzata” significa che:
Vi sia una eterorganizzazione nel processo produttivo;
L’attività produttiva venga svolta esclusivamente con il lavoro personale del titolare;
I fattori produttivi, capitale e lavoro, ricorrano congiuntamente;
Il requisito dell’economicità connota l’attività:
Sul piano del metodo che deve essere seguito nel suo svolgimento
Sul piano del profitto che si vuole conseguire;
Sul piano del fine, economico o ideale, che viene perseguito
Un libero professionista:
Non è mai imprenditore;
È sempre imprenditore;
È imprenditore, solo se l’esercizio della professione costituisce elemento costitutivo di un’attività organizzata in forma di impresa;
il medico che presta servizio all’interno della propria clinica:
È imprenditore;
Non è imprenditore;
Quando presta servizio nella clinica non è imprenditore e nemmeno professionista;
Per attività agricole essenziali si intendono:
Le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine;
Le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che devono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine;
Le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che non utilizzano il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine;
Per attività agricole connesse si intendono:
Le attività di manipolazione, trasformazione e commercializzazione che provengono esclusivamente dall’attività agricola essenziale;
Le attività di manipolazione, trasformazione e commercializzazione che provengono prevalentemente dall’attività agricola essenziale;
Le attività di manipolazione, trasformazione e commercializzazione che non provengono assolutamente dall’attività agricola essenziale;
Nella piccola impresa, come disciplinata dal Codice civile, la prevalenza del lavoro del titolare e dei componenti della famiglia deve essere intesa:
In senso quantitativo, cioè verificando che il lavoro del titolare e dei componenti della famiglia valga più in termini economici rispetto agli altri fattori impiegati nel processo produttivo;
In senso qualitativo, cioè verificando che il lavoro del titolare e dei componenti della famiglia costituisca il fattore essenziale, imprescindibile e centrale nel processo produttivo;
Sia in senso quantitativo, sia in senso qualitativo;
L’art. 1, c. 2, l. fall
Ammette l’apertura delle procedure concorsuali di fallimento e di concordato preventivo nei confronti dei titolari delle imprese che si attestino al di sotto dei parametri fissati;
Esclude l’apertura delle procedure concorsuali di fallimento e di concordato preventivo nei confronti dei titolari delle imprese che si attestino al di sopra dei parametri fissati;
Esclude l’apertura delle procedure concorsuali di fallimento e di concordato preventivo nei confronti dei titolari delle imprese che si attestino al di sotto dei parametri fissati;
Un’impresa finanziaria:
È un’impresa agricola;
È un’impresa civile;
È un’impresa commerciale;
Un fenomeno imprenditoriale, in base alla natura:
Può essere al tempo stesso impresa agricola ed impresa commerciale;
Può essere al tempo stesso impresa agricola, impresa commerciale ed impresa civile;
È o un’impresa agricola o un’impresa commerciale;
Per “crisi” si intende:
lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende improbabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende sicura l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
“Impresa minore” è l'impresa che presenta, tra gli altri requisiti, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo:
non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
non superiore ad euro trecentomila nei sei esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore
L’inizio dell’impresa coincide:
Con l’intenzione di dare inizio all’attività;
Con l’iscrizione nel registro delle imprese;
Con l’effettivo inizio dell’esercizio dell’attività di impresa;
La fine dell’impresa coincide
Con il momento in cui nella realtà concreta viene meno il fenomeno produttivo qualificabile come impresa;
Con la messa in liquidazione del complesso produttivo;
Con l’eliminazione dell’ente;
La fine dell’impresa consente l’apertura di una procedura concorsuale:
Per l’anno successivo alla cessazione, a condizione che lo stato di insolvenza sia antecedente alla cessazione dell’iniziativa o si sia verificato nell’anno successivo;
Per gli anni successivi alla cessazione, a condizione che lo stato di insolvenza sia susseguente alla cessazione dell’iniziativa o si sia verificato nell’anno successivo;
Per l’anno successivo alla cessazione, a condizione che lo stato di insolvenza sia susseguente alla cessazione dell’iniziativa o si sia verificato nell’anno successivo;
Il criterio di imputazione dell’impresa presuppone:
Che l’impresa venga esercitata materialmente dall’imprenditore;
Che l’impresa venga svolta a nome dell’imprenditore e nel suo interesse;
Che l’impresa venga svolta perseguendo un interesse estraneo a quello dell’imprenditore
Es. se dopo il fallimento della società si accerta l’esistenza di un ulteriore socio, il fallimento della società:
Non deve mai essere dichiarato nei confronti del socio occulto;
Può essere dichiarato anche nei confronti del socio occulto;
Può essere dichiarato anche nei confronti del socio occulto, entro certi limiti di tempo;
L’obbligo di pubblicità è informato:
Al principio di tipicità;
Al principio di atipicità;
A nessuno dei due principi;
L’iscrizione nel registro delle imprese deve essere richiesta entro il termine di:
30 giorni dall’inizio dell’impresa o dal verificarsi del fatto o dell’atto oggetto di pubblicità;
60 giorni dal concreto avvio dell’iniziativa imprenditoriale;
90 giorni dal concreto avvio dell’iniziativa imprenditoriale;
L’iscrizione nel registro delle imprese è subordinata ad un controllo, finalizzato a verificare:
Il rispetto della regolarità formale della domanda con cui si chiede l’iscrizione;
Il rispetto della regolarità formale della domanda e del principio di tipicità;
Il rispetto della regolarità formale della domanda e del principio di atipicità;
La presunzione di conoscenza dei fatti o degli atti delle società di capitali, per i quali la legge prescrive l’obbligo di pubblicità, è:
Assoluta, con possibilità per i terzi di eccepire la propria ignoranza;
Relativa, con impossibilità per i terzi di eccepire la propria ignoranza, per i primi 10 giorni;
Relativa per i primi quindici giorni ed assoluta dal sedicesimo giorno;
Fatto salvo che non sia diversamente disposto dal dato normativo e fatta salva la disciplina relativa alle iscrizioni di imprese agricole, di regola che effetto deriva dall’iscrizione di una società in una sezione speciale?
Di pubblicità notizia;
Di pubblicità dichiarativa;
Di pubblicità costitutiva;
Il libro degli inventari è una scrittura tenuta secondo il criterio:
Cronologico, per cui vanno indicate giorno per giorno tutte le operazioni relative all’esercizio dell’impresa;
Sistematico, per cui vanno indicati e valutati tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi dell’impresa ed estranei all’impresa;
Cronologico e sistematico congiuntamente;
L’institore, in quanto collaboratore preposto all’esercizio dell’impresa o ad una parte di essa:
Non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, in via assoluta;
Non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato autorizzato;
Non può alienare, ma può ipotecare liberamente i beni immobili del preponente;
L’institore:
È tenuto alla spendita del nome dell’imprenditore per gli atti che intende compiere;
Non può spendere il nome dell’imprenditore, in quanto può agire solo in nome proprio;
Non può agire né in nome né per conto dell’imprenditore;
Il procuratore:
Ha rappresentanza processuale, in quanto preposto all’impresa;
Non ha rappresentanza processuale, in quanto non è preposto all’impresa;
Non ha rappresentanza processuale, a meno che questa non sia stata a lui conferita;
I commessi sono:
Collaboratori preposti all’esercizio dell’impresa o ad una parte di essa;
Coloro che in base ad un rapporto continuativo, hanno il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa;
Collaboratori che compiono gli atti che comporta ordinariamente la specie di operazioni cui sono incaricati;
L’interruzione dell’attività dell’azienda determina:
L’estinzione dell’azienda, in quanto la continuità nello svolgimento delle attività costituisce un presupposto essenziale per la sua esistenza;
La continuazione d’azienda, sempre;
La continuazione dell’azienda, almeno sino a quando l’insieme non venga concretamente disgregato;
Affinché sia possibile individuare un ramo d’azienda:
Deve sussistere una completa separazione organizzativa rispetto alle restanti parti del complesso;
Non è necessario che sussista una completa separazione organizzativa rispetto alle restanti parti del complesso;
È sufficiente che sia tenuta una contabilità separata;
Affinché sia possibile avere “trasferimento d’azienda”, le parti:
Possono escludere dal trasferimento uno o più dei singoli beni d’azienda, anche se si tratta di elementi essenziali del complesso;
Possono escludere dal trasferimento uno o più singoli beni d’azienda, solo nella misura in cui non si tratti di elementi essenziali del complesso;
Possono omettere di specificare quali beni sono destinati a restare in capo all’alienante;
L’art. 2556 c.c. , per il contratto traslativo che abbia ad oggetto aziende relative ad imprese soggette a registrazione, impone la forma scritta
Ad substantiam;
Ad probationem;
Nessuna delle due, in quanto il contratto traslativo è a forma libera;
Sono soggetti all’obbligo di iscrizione i trasferimenti:
Di qualsiasi azienda, purché tutte le parti siano imprenditori soggetti al medesimo obbligo;
Di qualsiasi azienda, purché almeno una delle due parti sia un imprenditore soggetto all’obbligo;
Di solo quelle aziende per le quali la legge prevede l’obbligo;
L’art. 2557 c.c. vieta all’alienante dell’azienda di:
Iniziare, dopo il trasferimento, qualsiasi attività imprenditoriale che sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta;
Continuare, dopo il trasferimento, qualsiasi altra attività, che l’alienante esercitasse parallelamente a quella servita dall’azienda ceduta;
Iniziare una nuova attività imprenditoriale e continuare attività parallele;
Il divieto di concorrenza, sancito dall’art. 2557 c.c., ha una durata di:
Due anni dal trasferimento e le parti non possono prevedere termini più ampi;
Tre anni dal trasferimento, ma le parti possono prevedere limiti più ampi, purché non si ecceda la dura di dieci anni dal trasferimento;
Cinque anni dal trasferimento
In caso di trasferimento di azienda agricola, il divieto di concorrenza ha riguardo:
Esclusivamente alle attività essenziali;
Esclusivamente alle attività connesse, sempre che vi sia un rischio di sviamento della clientela;
Tanto alle attività essenziali, quanto alle attività connesse, posto che entrambe possono concorrere a determinare il rischio di sviamento della clientela;
Il diritto di recesso, sancito dall’art. 2558 c.3 c.c., può essere esercitato dal terzo contraente:
Entro un mese dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa;
Entro due mesi dalla notizia del trasferimento, anche in assenza di giusta causa;
Entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa;
Nel trasferimento di un’azienda commerciale, l’acquirente dell’azienda risponde dei relativi debiti:
Solo ed esclusivamente se essi risultano dalle scritture contabili obbligatorie;
Se essi risultano dalle scritture contabili obbligatorie, ma la previsione è derogabile dalle parti;
Anche se essi non risultano dalle scritture contabili obbligatorie;
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